Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce le misure da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
MEDICINA DEL LAVORO
Il Decreto Legislativo 81/08 indica, tra le figure che hanno un ruolo chiave in fase di prevenzione e valutazione dei rischi, il Medico Competente.
MEDICO DEL LAVORO
Il Medico Competente è la figura professionale (art. 2) “che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti” che il Decreto prevede.
La sorveglianza sanitaria
Il Medico Competente collabora (art. 25) con il datore di lavoro e l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Lo scopo è effettuare la valutazione dei rischi e stabilire, eventualmente, la sorveglianza sanitaria da prevedere per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il medico competente, inoltre, istituisce e aggiorna regolarmente una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore che è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.
È poi obbligo del medico informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; dare anche a chi è interessato i risultati di quest’ultima.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, rispettando il segreto professionale e consegna al lavoratore una copia della cartella sanitaria e di rischio.
Visita medica lavoro
La sorveglianza sanitaria (art. 41) effettuata dal medico competente e consiste in una visita medica effettuata in un preciso momento e per verificare la presenza di rischi alla salute del lavoratore. La visita medica viene effettuata:
- in fase preventiva, per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione a cui è stato assegnato;
- periodicamente, per controllare lo stato di salute del lavoratore e verificare l’idoneità alla mansione;
- su richiesta del lavoratore, nel caso in cui si corre il rischio di peggiorare la salute del lavoratore a causa della mansione svolta;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, in fase di pre-assunzione o alla ripresa del lavoro, dopo assenza dovuta a malattia, di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
VISITA MEDICA LAVORO
L’obbligo di vista medica sussiste solo in alcuni casi:
- movimentazione manuale dei carichi, di cui al Titolo VI del D.Lgs. 81/08;
- uso di videoterminali, di cui al Titolo VII del D.Lgs. 81/08;
- esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche), di cui al Titolo VIII del D.Lgs. 81/08;
- esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto), di cui al Titolo IX del D.Lgs. 81/08;
- esposizione ad agenti biologici, di cui al Titolo X del D.Lgs. 81/08;
- esposizione a CVM, benzene, polveri di legno, di cui all’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08;
- controlli, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, della verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.;
In base al settore in cui opera l’azienda e alla classe di rischio alla quale appartiene, il medico competente potrà fare richiesta di analisi specifiche come:
- esami clinici;
- esami diagnostici;
- visita specialistica.
Idoneità lavorativa
Al termine della visita medica, il medico competente emette un giudizio, utilizzando i seguenti parametri: idoneità, idoneità parziale, inidoneità temporanea, inidoneità permanente.
In caso di inidoneità temporanea, il medico competente dovrà indicare, in accordo con il datore di lavoro, i limiti temporali di validità. In caso di inidoneità permanente, invece, il lavoratore dovrà essere assegnato a una nuova mansione.