Medicina del lavoro2019-03-22T09:58:40+00:00

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce le misure da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

MEDICINA DEL LAVORO

Il Decreto Legislativo 81/08  indica, tra le figure che hanno un ruolo chiave in fase di prevenzione e valutazione dei rischi, il Medico Competente.

MEDICO DEL LAVORO

Il Medico Competente è la figura professionale (art. 2) “che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti” che il Decreto prevede.

La sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente collabora (art. 25) con il datore di lavoro e l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Lo scopo è effettuare la valutazione dei rischi e stabilire, eventualmente, la sorveglianza sanitaria da prevedere per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il medico competente, inoltre, istituisce e aggiorna regolarmente una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore che è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.
È poi obbligo del medico informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; dare anche a chi è interessato i risultati di quest’ultima.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, rispettando il segreto professionale e consegna al lavoratore una copia della cartella sanitaria e di rischio.

Visita medica lavoro

La sorveglianza sanitaria (art. 41) effettuata dal medico competente e consiste in una visita medica effettuata in un preciso momento e per verificare la presenza di rischi alla salute del lavoratore. La visita medica viene effettuata:

  • in fase preventiva, per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione a cui è stato assegnato;
  • periodicamente, per controllare lo stato di salute del lavoratore e verificare l’idoneità alla mansione;
  • su richiesta del lavoratore, nel caso in cui si corre il rischio di peggiorare la salute del lavoratore a causa della mansione svolta;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro, in fase di pre-assunzione o alla ripresa del lavoro, dopo assenza dovuta a malattia, di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
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VISITA MEDICA LAVORO

L’obbligo di vista medica sussiste solo in alcuni casi:

  • movimentazione manuale dei carichi, di cui al Titolo VI del D.Lgs. 81/08;
  • uso di videoterminali, di cui al Titolo VII del D.Lgs. 81/08;
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche), di cui al Titolo VIII del D.Lgs. 81/08;
  • esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto), di cui al Titolo IX del D.Lgs. 81/08;
  • esposizione ad agenti biologici, di cui al Titolo X del D.Lgs. 81/08;
  • esposizione a CVM, benzene, polveri di legno, di cui all’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08;
  • controlli, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, della verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.;

In base al settore in cui opera l’azienda e alla classe di rischio alla quale appartiene, il medico competente potrà fare richiesta di analisi specifiche come:

  • esami clinici;
  • esami diagnostici;
  • visita specialistica.

Idoneità lavorativa

Al termine della visita medica, il medico competente emette un giudizio, utilizzando i seguenti parametri: idoneità, idoneità parziale, inidoneità temporanea, inidoneità permanente.

In caso di inidoneità temporanea, il medico competente dovrà indicare, in accordo con il datore di lavoro, i limiti temporali di validità. In caso di inidoneità permanente, invece, il lavoratore dovrà essere assegnato a una nuova mansione.

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