Consulenza tecnica2019-03-27T17:35:15+00:00

Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro secondo D. Lgs 81/08 e s.m.i

CONSULENZA TECNICA

Si effettua l’Analisi e Valutazione rischi aziendali e redazione di relativa documentazione tecnica, quale Documento di Valutazione dei Rischi e Valutazione sui Rischi Specifici.
Si preparano piani di evacuazione di emergenza e si effettuano prove di evacuazione assistite da personale qualificato.

VALUTAZIONE SU RISCHI SPECIFICI

Esposizione a:

sostanze e/o preparati chimici;

polveri pericolose per la salute con indagini ambientali interne;

agenti biologici con possibilità di effettuare campionamenti mirati per stabilirne la pericolosità;

movimenti ripetuti ad alta frequenza;

movimentazione manuale dei carichi;

Valutazione di:

stress Lavoro correlato;

rischio comprendendo lavorazioni notturne;

rischi da Interferenza per la presenza di lavori effettuati da ditte esterne durante il normale orario di lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81/2008, la valutazione dei rischi rientra fra gli obblighi di un’azienda.

La valutazione dei rischi è definita dal suddetto Decreto come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.” Essa deve pertanto essere effettuata con modalità ben precise, con l’obiettivo di individuare i pericoli che gravano sui lavoratori, valutarne l’incidenza e adottare misure di prevenzione e protezione adeguate. Attraverso un’accurata procedura di analisi e monitoraggio sul posto, vengono individuate e stimate numerose variabili, allo scopo di elaborare una relazione con i criteri adottati, le misure ed i dispositivi di prevenzione e protezione. Nella fase di analisi, la stima o misura del rischio associato ad una situazione pericolosa, o ad un processo tecnologico pericoloso, è derivato dal prodotto della probabilità di accadimento di una lesione o di un danno alla salute per la gravità prevedibile della lesione o del danno stesso.

L’oggetto e le modalità per l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (DVR) è indicato negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, la scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro (art. 28, comma 2, lettera a del D.Lgs. 81/2008); costui vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. In questo modo garantisce la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. La valutazione dei rischi è un processo che porta a definire delle misure di sicurezza; le misure devono avere una concreta attuazione ed un’influenza sull’organizzazione aziendale: numerosi studi svolti sulla corretta applicazione delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro, evidenziano, oltre ad una incompleta valutazione dei rischi, la totale estraneità del DVR al contesto aziendale. Inoltre evidenziano la riduzione del documento ad un puro “adempimento burocratico fine a se stesso”.

DVR: Documento Valutazione Rischi

Il DVR è lo strumento con cui il Datore di Lavoro stima la probabilità che si verifichi un evento dannoso per i propri dipendenti e l’entità del danno derivante da esso. Per ogni rischio individuato, definisce le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate durante il processo produttivo. Questo viene fatto al fine di ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi o per contenere il più possibile il danno. La normativa sul documento di valutazione rischi art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, indica esplicitamente che nella valutazione devono essere tenuti in conto tutti i possibili rischi; tra questi anche lo stress lavoro correlato e i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo di redazione del DVR per tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente. Per la redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – il Datore di Lavoro può avvalersi della consulenza di alcune figure istituzionali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e il Responsabile dei Lavoratori (RLS).

Il documento redatto, cioè il DVR, verrà quindi sottoscritto dal Datore di lavoro; oltre che da lui può essere redatto dall’RSPP esterno o interno all’azienda, dal Medico Competente e dall’RLS. La redazione del DVR deve essere sempre accompagnata da una raccolta preliminare di informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, tipologia e disposizione degli ambienti di lavoro, schede tecniche di sostanze/prodotti/apparecchiature. Inoltre, altre informazioni sono: elenco Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi, registro delle manutenzioni sugli impianti e sui dispositivi antincendio, dati sugli infortuni occorsi, eventuali denunce INAIL e verbali di prescrizione degli organi di vigilanza, esperienza dei lavoratori e loro formazione, con relativi attestati. Per poter redigere un DVR è quindi indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. Senza il sopralluogo tecnico non è quindi possibile redigere un DVR.

IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il Datore di Lavoro, anche in base all’esito della valutazione del rischio d’incendio, redige un documento, il Piano di Emergenza ed Evacuazione. Il documento contiene le misure da attuare in caso di incendio o di altra emergenza. E’ obbligatorio redigere il Piano di Emergenza in tutte le aziende ove vi sono 10 o più dipendenti. È obbligatorio anche in quelle ove vengono svolte mansioni soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 . Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. indica: “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” e “ bisogna designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di sicurezza […] ”.

Il Piano di Emergenza è un mezzo con cui il vengono stabilite ed enunciate le procedure e le operazioni da compiere per una corretta gestione delle emergenze; queste possono essere incendi o calamità naturali, per cui si manifesti la necessità di abbandonare il fabbricato, al fine di permettere una evacuazione sicura a tutti gli occupanti. Nel Piano è presente la planimetria dell’edificio: tutti i suoi piani, l’ubicazione dei presidi antincendio, l’indicazione delle vie di esodo, delle scale e delle uscite di sicurezza; inoltre sono indicati uno o più punti sicuri di ritrovo esterno, luoghi di raduno in caso di evacuazione. In tali luoghi gli addetti, a suo tempo nominati, provvederanno a verificare che tutte gli occupanti abbiano abbandonato la struttura.

PIANO DI EMERGENZA

Nel piano di emergenza devono essere indicate:

1. Le operazioni e le procedure da attuare in caso di emergenza
2. Le modalità di evacuazione del luogo di lavoro
3. Le misure previste per l’assistenza delle persone disabili
4. I numeri di telefono e le istruzioni per effettuare le chiamate di soccorso e riferire le opportune informazioni prima e dopo all’arrivo dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze
5. L’indicazione delle persone facenti parte del Servizio di Prevenzione incendi ed Evacuazione di emergenza, designate al controllo dell’attuazione delle procedure previste.

PIANO DI EMERGENZA

Nel piano di emergenza devono essere indicate:

1. Le operazioni e le procedure da attuare in caso di emergenza
2. Le modalità di evacuazione del luogo di lavoro
3. Le misure previste per l’assistenza delle persone disabili
4. I numeri di telefono e le istruzioni per effettuare le chiamate di soccorso e riferire le opportune informazioni prima e dopo all’arrivo dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze
5. L’indicazione delle persone facenti parte del Servizio di Prevenzione incendi ed Evacuazione di emergenza, designate al controllo dell’attuazione delle procedure previste.

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