Sicurezza sul lavoro2019-11-11T17:07:16+00:00

Insieme a te trasformiamo l’obbligo in opportunità di crescita

SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza sul luogo di lavoro non è solo una imposizione normativa, ma una cultura, un modo di pensare.

Con “sicurezza sul lavoro” intendiamo tutte le misure da adottare per rendere salubri e sicuri i posti di lavoro. Questo per evitare tutti i rischi che possono essere connessi a ogni attività lavorativa, per ridurre o eliminare il rischio di infortuni e di incidenti e l’insorgere di malattie professionali.

La sicurezza sul lavoro

In un luogo in cui:

– si prevengono il più possibile i rischi e la possibilità di infortuni
– c’è miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, riducendo la possibile insorgenza di malattie professionali

si lavora più serenamente.

La sicurezza è un interesse comune, e si può conseguire con la collaborazione dei lavoratori tra di loro, con gli organi preposti e con il datore di lavoro.

CONSULENZA TECNICA

Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro secondo D. Lgs 81/08 e s.m.i, analisi e valutazione rischi aziendali, redazione documentazione tecnica e dei piani di evacuazione di emergenza con prove assistite.

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INCARICHI RSPP ESTERNO

Secondo l’arte. 31 D. Lgs 81/08, il Datore di Lavoro haha la facoltà di delegare ad un consulente esterno l’incarico di R.S.P.P.

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FORMAZIONE AZIENDALE

Corsi di formazione sulla Sicurezza sul Lavoro, secondo D. Lgs 81/08 e Accordi Stato-Regioni, progettati ed erogati in base alle reali esigenze della committenza.

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MEDICINA DEL LAVORO

Assistenza in aziende, visite, sopralluoghi e consulenza specifica del settore.

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IGIENE ALIMENTARE HACCP

Assistenza nell’applicazione dei regolamenti di igiene alimentare, redazione di manuali di autocontrollo HACCP e creazione di procedure personalizzate con schede per il rilievo dei dati e modulistica di supporto per il controllo.

Normativa sicurezza sul lavoro

Già è l’art. 2087 del Codice Civile a obbligare il datore di lavoro ad “adottare nell’esercizio dell’imprese le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

L’obbligo del datore di lavoro si trova quindi, prima di tutto, nel Codice Civile e mette in evidenza tre aspetti importanti:

  • la particolarità del lavoro: ossia il fatto che la sicurezza riguarda tutti i rischi e i pericoli connessi a una specifica attività, che preveda, ad esempio, l’esposizione a sostanze chimiche, lavorazioni in ambienti particolari, l’uso di determinati macchinari, ecc.
  • l’esperienza: chi è esperto di quel lavoro, lo fa da anni, è più consapevole delle situazioni possibili di pericolo e dei rischi connessi all’attività, magari anche in base agli eventi che si sono già verificati o per una formazione specifica ricevuta durante gli anni.

(Attenzione, però che qualche volta l’abitudine a compiere determinati gesti nel lavoro potrebbe portare ad un allentamento dell’attenzione con cui li si compie!)

  • la tecnica: in questo caso si intende il progresso scientifico e tecnologico per garantire maggiore sicurezza al lavoratore. Ad esempio l’adozione di dispositivi di protezione individuale sempre all’avanguardia e con sempre maggiori garanzie, avere macchine che adottino dispositivi di sicurezza sempre adeguati ed allineati, ecc.

Oltre all’articolo del Codice Civile citato sopra, prima di arrivare al Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008), ci sono altre fonti importanti:

  • la Costituzione, che parla di lavoro in più momenti: tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività (art. 32), tutela del lavoro in generale (art. 35) e precisando che qualsiasi iniziativa economica non può essere svolta in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana (art.41);
  • articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori(Legge 300/1970) che parla di “tutela della salute e dell’integrità fisica” accennando all’importanza dei rappresentanti e al loro diritto di controllare l’applicazione delle norme per prevenire gli infortuni e le malattie professionali oltre a promuovere la ricerca, l’elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee per tutelare la salute e integrità fisica.
  • Carta Sociale Europea che risale al 1961: punta sull’importanza di dare ai lavoratori sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008

Il Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 (pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 1994) recepisce in Italia otto direttive della CEE finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ma il vero testo che unisce tutta la normativa è il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro, cioè il D. Lgs. 81/2008, in seguito modificato dal D. Lgs. n.151/2015.

Il Testo elenca tutte le misure generali di tutela della sicurezza aziendale e della salute dei lavoratori, che vanno poi integrate con le misure di sicurezza da adottare per rischi specifici o determinati settori di attività. Per esempio: l’uso di videoterminali, l’esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni, ecc.

Il Testo Unico riguarda tutti i lavoratori

Tutte misure che, attenzione, vanno applicate sia nei confronti dei dipendenti, sia nei lavoratori autonomi o parasubordinati che stanno lavorando con l’azienda e in quel momento si trovano appunto al suo interno.

Tra le misure generali, previste dal T.U. ci sono:

  • valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
  • eliminazione dei rischi o se non è possibile la riduzione di essi in relazione alle conoscenze di tipo tecnico
  • utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro, e valutazione specifica del rischio determinato dall’esposizione a quegli stessi agenti
  • protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
  • informazione e formazione adeguate per i lavoratori
  • formazione e informazione adeguate per dirigenti e preposti
  • informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • partecipazione e consultazione dei lavoratori
  • adesione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e , ove vi sia, del Medico Competente, alla valutazione dei Rischi
  • programmazione delle misure ritenute opportune, atte a garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi.

Grande importanza è data alla formazione, sia per i lavoratori, sia per le figure che si devono occupare della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

Il Testo Unico ha introdotto il tema della valutazione dei rischi come “adempimento di assoluta centralità”, così si legge nel testo, e che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.

Si tratta, ad esempio, del rischio di stress da lavoro correlato che può portare a situazioni di “mobbing” o di “burn out”, come di lavoratrici in stato di gravidanza e ancora rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Documento di valutazione dei rischi

Connessa alla valutazione dei rischi c’è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve per l’appunto formalizzare quanto si è appreso sul rischio connesso all’azienda e ai lavoratori.
Questo documento deve avere una data certa e deve contenere:

  • la relazione sulla valutazione dei rischi, in cui vengano precisati i criteri usati per valutarla
    l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione che vengono adottati;
  • l‘indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di prevenzione attuati;
  • il programma delle misure che dovranno migliorare nel tempo i livelli di sicurezza così come le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, insieme ai ruoli all’interno dell’azienda di chi se ne deve occupare.
  • l’indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e per le quali è richiesta capacità professionale, esperienza specifica, formazione adeguata e addestramento.

Il DVR è sotto responsabilità diretta del datore di lavoro che non può esimersi. Questo non vuol dire che deve essere lui a redigerlo perché non è detto abbia le competenze ad hoc. Può rivolgersi a degli esperti, anzi il Testo Unico prevede che tale documento sia redatto in collaborazione con il Responsabile dell’SPP (Servizio di prevenzione e protezione), il medico competente (ove necessario) e con la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori (RLS).

Il servizio di prevenzione e protezione

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’SSP ossia il Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito da persone, sistemi e mezzi, esterni o interni che hanno appunto l’obiettivo di fare prevenzione e proteggere dai rischi.

Il Datore di Lavoro può assumere egli stesso, o delegare ad un professionista consulente esterno (secondo l’art. 31 D.Lgs 81/2008) l’incarico di R.S.P.P., cioè Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Con il Responsabile del SPP e il Datore di Lavoro deve confrontarsi continuamente l’RLS, ossia il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

In un’azienda che ha fino a 15 dipendenti, di solito tale figura viene eletta direttamente dai lavoratori o viene individuata in un ambito territoriale o nel comparto produttivo.
Se l’azienda è più grande, tale rappresentante viene designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentazioni sindacali, se appunto sono previste in quell’azienda.
Tra i compiti previsti, il fatto che venga consultato in modo preventivo riguardo alla valutazione dei rischi, che riceva le informazioni dai servizi di vigilanza, che possa accedere in tutti i luoghi dell’azienda dove si svolge il lavoro, il potere ricorre ad autorità competenti per segnalare se le misure adottate dal datore di lavoro non sono idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Medico competente

Sanzioni datore di lavoro

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente quando è previsto dalla legislazione e se il lavoratore svolge delle attività che possano metterlo in una situazione di rischio per la quale può non essere più idoneo.

Gli accertamenti possono essere preventivi, periodici o legati a particolari eventi come: cambio di mansione, oppure, periodi di malattia superiori a 60 giorni consecutivi. Al termine degli accertamenti e in base al loro esito, è il medico che deve valutare l’idoneità.

In caso di inidoneità parziale o totale del lavoratore, questo può essere spostato verso una mansione per lui più sostenibile.

Ci sono diversi tipi di illeciti, tra cui quelli penali come i reati di omicidio colposo e le lesioni personali corpose.
Nel primo caso è prevista la reclusione dai 2 ai 7 anni e nel secondo da 3 mesi a un anno o multa da 500 a 2mila euro. Le pene si inaspriscono se si è verificata la morte o la lesione di più persone. L’inadempimento di obblighi di natura formale viene invece punito con sanzioni amministrative, le sanzioni vanno da da 2.192,00 a 4.384,00 euro. Inoltre, le sanzioni vengono distinte dal punto di vista della soggettività ossia di chi è responsabile di quello che è successo: datore di lavoro, dirigente, preposto ecc. Prima di arrivare alle sanzioni, tramite la prescrizione per la violazione di carattere penale e la diffida per gli illeciti di natura amministrativa, si cerca di venire incontro al datore di lavoro e di dare alle aziende il tempo di mettersi in regola.

Obblighi dei lavoratori

Anche i lavoratori hanno degli obblighi, tra cui: collaborare con il datore di lavoro e osserva gli obblighi per la tutela e sicurezza sul lavoro; rispettare le norme e le istruzioni che il datore di lavoro fornisce in materia di protezione; usare in modo adeguato attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza, mezzi di trasporto; non assumere iniziative in operazioni o manovre che comportano rischi; partecipare ai programmi di informazione e formazione previsti.

Anche il lavoratore può essere punito se appunto non rispetta tali obblighi con multe che vanno dai 50 ai 600 euro, ma questo succede raramente: di solito si procede con un richiamo o una segnalazione.
Lo spirito del Testo Unico è quello di mettere il lavoratore in condizione di assumere un ruolo attivo nella prevenzione, oltre che nella protezione.

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