RSPP2019-03-22T10:02:44+00:00

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno Aziendale

R.S.P.P.

Siamo in grado di poterVi fornire questo servizio per tutti i macrosettori di attività ATECO esclusi:
–  agricoltura, silvicoltura e pesca;
–  estrazione di minerali, cave e miniere;
–  Chimico e petrolchimico;
–  sanitario e assistenza sociale;

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RSPP DATORE DI LAVORO

Secondo l’art. 31 D.Lgs 81/2008 il Datore di Lavoro ha facoltà di delegare ad un professionista consulente esterno l’incarico di R.S.P.P.

L’incarico prevede almeno due visite di sopralluogo annuali, le procedure inerenti la sicurezza, la gestione delle misure di prevenzione e protezione, nonchè l’adempimento delle altre prescrizioni di cui all’ art.33 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ART. 31:
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

  1.  Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva. Altrimenti incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
  2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32;  devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
  1. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
  2. Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
  3. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non é per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

ART. 32:

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.

  1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
  2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Serve inoltre di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di rspp, é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1; di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui parlato in precedenza, devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006. L’articolo è stato sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni…

ART. 33:
COMPITI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a:
    • individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;>/li>
    • elaborare le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e poi i sistemi di controllo di tali misure;
    • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
    • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
    • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
    • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
  1. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
  2. Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro.
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